Per verificare le condizioni di conservazione della struttura dei generatori di vapore e lo stato di funzionamento e manutenzione delle sicurezze contro il rischio di esplosione per quanto riguarda il lato “acqua” ed il “lato fumi”.
Le verifiche di sicurezza degli apparecchi di lavoro indicati dall’art.71 e nell’all.to VII del DLgs 81/08, installati nei luoghi di lavoro hanno lo scopo di controllarne lo stato di conservazione e il funzionamento, per la sicurezza dei lavoratori e di coloro che le utilizzano. Il datore di lavoro che inserisce una nuova attrezzatura nel suo stabilimento o nel cantiere di cui è titolare deve darne immediata comunicazione alla sede INAIL competente per il territorio dove queste apparecchiature sono installate, che assegna un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente il datore di lavoro deve presentare richiesta, sempre all’INAIL, per la prima verifica dell’impianto; per i successivi controlli periodici bisogna invece rivolgersi al Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl o a uno dei Soggetti Abilitati dal ministero delle attività produttive. Tempi e scadenze dei controlli sono stabiliti dal decreto legislativo 81 del 2008, allegato VII. La richiesta per la prima verifica va presentata all’INAIL, con un apposito modulo messo a disposizione, almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008. Nella richiesta il datore di lavoro deve indicare anche il Soggetto Abilitato (pubblico o privato) a cui rivolgersi se l’INAIL entro questi 45 giorni non è in grado di effettuare la verifica.
Le successive verifiche periodiche devono essere richieste al Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica dell’Azienda Usl o a un Soggetto Abilitato privato inserito negli elenchi del ministero delle attività produttive, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti dal decreto 81/2008.
Il modulo di richiesta e i documenti esplicativi si trovano nelle apposite sezioni di documenti di sanità pubblica agli argomenti: sollevamento, pressione, riscaldamento, nonché l’elenco dei Soggetti Abilitati alle verifiche periodiche successive alla prima.
Vapore
Verifica impianti generatori di vapore
Settore Vapore
Informazioni varie
Per l’esercizio a caldo dei generatori di vapore è obbligatoria la presenza di conduttore patentato o di persona “maggiorenne e capace” per i generatori esenti da conduttore. Non vengono verificate le condizioni di sicurezza del “lato fuoco” ovvero tutte le sicurezza relative alla prevenzione incendi (rampa gas ecc.) di competenza di altri enti.
Che cosa serve: Libretto di omologazione o certificato di costruzione CE dell’apparecchiatura a pressione, Scheda Tecnica d’impianto rilasciata da INAIL (impianti successivi all’aprile 2011) o verbale di omologazione di primo o nuovo impianto rilasciato dall’INAIL o ISPESL (o ANCC per quelli antecedenti al 1984) relativo al luogo d’impianto oppure comunicazione d’installazione sia a INAIL/ISPESL sia a AUSL per impianti marcati CE secondo DLgs. 93/00.
Chi può richiedere la prestazione: Il richiedente deve essere il legale rappresentante dell’azienda proprietaria del generatore di vapore.
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